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ACCESSO CIVICO
Art. 5, c. 1,4 del d.lgs. n. 33/2013
L'accesso civico, disciplinato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013, prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione risulti obbligatoria per legge, nei casi in cui la stessa pubblicazione risulti omessa.
La richiesta di accesso civico non deve essere motivata, è gratuita e deve essere presentata al Responsabile della trasparenza dell'amministrazione, che si pronuncia sulla stessa.
L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, oppure comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
In caso di ritardata o mancata pubblicazione dell'atto, documento o altra informazione oggetto della richiesta di accesso civico, l'instante potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo 2 della Legge n. 241/1990 (metà di quello originariamente previsto, quindi 15 giorni) provvede alla pubblicazione nel sito del dato richiesto, trasmettendolo contestualmente al richiedente o, in alternativa, potrà comunicare al medesimo l'avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, di modifica del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ha introdotto l’istituto dell’accesso civico “generalizzato”, che attribuisce a “chiunque” il “diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (…), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis” (art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013).
Dal 23 dicembre 2016, chiunque può far valere tale diritto nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti indicati all’art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013.
Per attivare un ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO è possibile utilizzare il modello di istanza che trovate qui sotto (Modello "A").
L’istanza va trasmessa all’Ufficio Protocollo con una delle seguenti modalità:
Via PEC: comune.vasanello.vt@pec.it;
Via mail: protocollo@comune.vasanello.vt.it;
Via FAX: 0761/4089389;
Oppure tramite raccomandata AR postale;
Direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune.
ISTANZA DI RIESAME: l’istanza verrà esaminata dal responsabile dell’ufficio che detiene l’atto, il documento o l’informazione. In caso di diniego, il richiedente potrà chiedere il RIESAME che va presentato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT), utilizzando il Modello "B".
L’istanza va trasmessa al RPCT, con una delle seguenti modalità:
Via PEC: comune.vasanello.vt@pec.it;
Via mail: segretariocomunale@comune.vasanello.vt.it;
Oppure tramite raccomandata AR postale;
Direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune.
L’interessato, in caso di diniego, può anche proporre ricorso al Difensore civico regionale o al TAR.
Documenti allegati
Modulistica FOIA (63,53 KB - Pubblicato il 29/03/2018)
Registro degli accessi civici e generalizzati
Registro degli accessi civici e generalizzati anno 2022 (224,26 KB - Pubblicato il 30/06/2023)
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