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Lunedì, 09 Dicembre 2024

VIDIMAZIONE REGISTRO DEI VOLONTARI



VIDIMAZIONE REGISTRO DEI VOLONTARI


Il decreto 6 ottobre 2021 emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (rubricato ''Individuazione dei meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e disciplina dei relativi controlli''), all'articolo 3 dispone che gli enti del Terzo settore che si avvalgono, ai sensi dell’ articolo 17 del CTS, di volontari nello svolgimento delle proprie attività  «predispongono un registro dei volontari non occasionali e ne garantiscono la tenuta. Al fine di garantirne l'operatività, il registro prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono».

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Nota n. 7180 del 28 maggio 2021) ha esteso l'obbligo di vidimazione del registro volontari anche alle associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri regionali.

Con nota prot. n.12675 del 14 settembre 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, competente in materia in base alle disposizioni del CTS, ha precisato che si può ritenere «il segretario comunale, in qualità di pubblico ufficiale, tuttora ricompreso a tutti gli effetti nel novero dei soggetti titolati alla vidimazione del registro dei volontari».

 

Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio (art 3 Decreto Ministeriale 14 febbraio 1992), da un segretario comunale oppure da un altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. Il pubblico ufficiale competente è quello del Comune nel quale ha sede l'associazione di volontariato.

Si ricorda che attualmente il Codice del Terzo Settore non impone particolari formalità, come la vidimazione, per la tenuta degli altri registri e libri sociali (es. libro dei verbali).

A chi interessa

Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

 

Come presentare la richiesta

Per la vidimazione a cura del Segretario comunale la richiesta và presentata alla Segreteria del Comune negli orari di apertura, unitamente alla consegna del registro da vidimare.

 

E’ necessario che:

  • ogni pagina del registro per il quale è richiesta la vidimazione sia preventivamente numerata a cura del richiedente;
     
  • nei registri rilegati, siano riportati sulla copertina e sull’ultima pagina la denominazione dell’Ente, il codice fiscale ed il tipo di registro (registro dei volontari);
     
  • nei registri a fogli mobili, siano riportati su tutte le pagine la denominazione dell’Ente, il codice fiscale e il tipo di registro (registro dei volontari) e sia annullato il retro dei fogli nel caso non venga utilizzato.


Documenti richiesti

  • Richiesta di vidimazione a firma del legale rappresentante dell’Associazione, secondo il modulo allegato
  • Documento di riconoscimento
  • Statuto dell’Associazione
  • Registro da vidimare


Costo

L’operazione è gratuita


Tempi di rilascio

Vidimazione del registro entro 15 giorni dalla richiesta


Documenti allegati: